Una sentenza importante – anche i vani inagibili producono reddito per cui è obbligatorio tenerne conto nell’attribuzione di una categoria catastale; è la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione che ha esaminato il caso di un proprietario di un fabbricato composto da piano terra e da un sottotetto:
Questo proprietario aveva avanzato alla locale Agenzia delle Entrate la richiesta di variazione catastale di un immobile, composto da piano terra e sottotetto, prospettando per il sottotetto un classamento in A/2 (abitazioni di tipo civile) e per il piano terra in C/2 (magazzini e locali di deposito).
L’Agenzia delle Entrate aveva invece classificato l’immobile come A/7 (abitazioni in villini).
A parere del contribuente, il sottotetto aveva un’altezza inferiore al minimo per essere ritenuto abitabile e il piano terra risultava distrutto, fatiscente e in stato di abbandono per cui il classamento operato dall’Agenzia delle Entrate non era corretto.
La Commissione tributaria regionale (Ctr) della Campania aveva rilevato che le modifiche apportate al sottotetto, con suddivisione in ambienti e la sistemazione di finestre e un terrazzo, potevano far ritenere che rientrasse nell’ambito abitativo.
La Commissione Tributaria aveva inoltre fatto presente che nessun accertamento era stato effettuato per verificare lo stato del piano terra, motivo per cui, se fosse stato davvero fatiscente e abbandonato, il contribuente non avrebbe avuto alcun motivo per richiederne l’accatastamento.
La Corte di Cassazione esaminato il caso ha stabilito, con sentenza 5175/2020 che, per l’attribuzione della rendita, occorre fare riferimento solamente alla situazione concreta dell’immobile.
Non fanno testo, invece, l’agibilità o la conformità urbanistica.
La C.d.C. ha spiegato che ogni parte di immobile, considerato lo stato nel quale si trova, è di per sé stessa utile e idonea a produrre un reddito proprio”.
In definitiva, i giudici della C.d.C hanno quindi dato ragione all’Agenzia delle Entrate, confermando l’aumento della rendita catastale e concludendo che l’eventuale inagibilità di un immobile non priva il medesimo del suo valore economico.
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