Una importante sentenza. Non si deve osservare distanza dagli abusivi

Una importante sentenza. Non si deve osservare distanza dagli abusivi.

Una sentenza veramente basilare, che può interessare molti lettori, in un Paese quale il nostro, nel quale, purtroppo abbonda l’abusivismo mai sanato.

La sentenza n° 3968 del 21 agosto 2015 del Consiglio di Stato, Sezione IV, costituisce, senza dubbio, un atto legislativo di primaria importanza, in quanto stabilisce che in caso di nuova edificazione non è dovuto il rispetto delle distanze di legge dai manufatti realizzati abusivamente: in questo caso specifico si trattava di rispettare la distanza di 10 metri stabilita dall’articolo 9 del decreto ministeriale n°1444 del 2 aprile 1968.

Vediamo sotto il susseguirsi dei fatti che hanno portato a questa sentenza.

La signora PDF aveva avuto dal Comune un Permesso di Costruzione per demolire e ricostruire una quota parte del proprio fabbricato presentando nei propri elaborati grafici la distanza di 10 mt senza conteggiare la veranda abusiva.

Il Comune a seguito di intervento del vicino sig. MC, effettuava delle misurazione riscontrando che la distanza tra la nuova costruzione e l’edificio di MC era in realtà pari a metri 8,90, inferiori quindi ai 10 metri di cui al suddetto DM 1444/68.

Detta misura veniva presa tra l’erigendo edificio delle richiedente e la veranda abusiva di proprietà di MC

Il Comune, a questo punto ritirava, in autotutela, il permesso rilasciato alla DPF per le seguenti motivazioni:
 “dagli ulteriori accertamenti effettuati emerge che … tra l’erigendo fabbricato e la veranda abusivamente realizzata dal sig. MC vi è una distanza pari a mt 8,90….. e nei grafici presentati dalla sig.ra DPF, la detta veranda non viene rappresentata, con la conseguenza che la distanza tra i fabbricati risulta maggiore di m. 10,00”;
- “in altri termini, la misurazione della distanza tra i fabbricati effettuata dalla sig.ra DPF. non coincide con quella effettuata dal Comune semplicemente perché la medesima non tiene conto della veranda realizzata dal sig. MC in ampliamento del proprio fabbricato”.

Seguiva a ciò un un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune contro la DPF in virtù dell’annullamento del Permesso di costruzione.   

A tali fatti è seguito il ricorso della richiedente al TAR della Campania, contro il Comune e il confinante, con varie motivazioni.

Il Tar riteneva di non poter accettare  l’eccezione sollevata dal Comune dal controinteressato, secondo cui l’edificio realizzato dalla DPF e di cui al titolo abilitativo edilizio annullato era da considerarsi successiva rispetto al manufatto abusivamente realizzato da MC, poichè consistente non in una ricostruzione dell’edificio originario, bensì in una nuova costruzione, assoggettata, come tale, al rispetto della distanza legale minima dal fabbricato antistante, realizzato precedentemente;  infatti non è condivisibile il fatto che la distanza legale debba essere misurata tenendo conto anche delle opere abusive confinanti, quale, appunto, la veranda chiusa da MC,  poiché il riconoscimento di tale tesi condurrebbe, in particolare al risultato aberrante che, a causa di un illecito ampliamento dell’edificio in proprietà di MC., la ricorrente si vedrebbe costretta ad arretrare il proprio manufatto rispetto alla sua legittima ubicazione originaria.


Una importante sentenza. Non si deve osservare distanza dagli abusivi

Il successivo ricorso al Consiglio di Stato portava alle seguenti conclusioni:

Al riguardo il Collegio ha ritenuto di dover confermare la tesi espressa dal TAR in base al quale l’abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare

Parimenti è corretta l’ omessa valutazione, ai fini del calcolo della distanza legale, del passo esterno su quale è stata successivamente realizzata dall’appellante la veranda “presuntivamente” abusiva. 

Tale preesistenza, prescindendo quindi dalla veranda, sarebbe stata sufficiente per imporre il rispetto della distanza legale di 10 mt., precludendo pertanto all’appellata di realizzare una costruzione a distanza inferiore (mt 8,80).


Pertanto la semplice preesistenza di una resede ove grava una veranda abusiva non è suscettibile, ai sensi delle norme urbanistiche, di essere utilizzata per un ampliamento volumetrico dell’edificio e  non costituisce una situazione edilizia rilevante, e quindi idonea a legittimamente imporre il rispetto dei 10 mt. alla erigenda costruzione frontista.


In conclusione il Consiglio di Stato ha respinto  il ricorso data l’erroneità della tesi del Comune e dell’appellante MC, secondo i quali  “ chi costruisce dopo è tenuto a rispettare la norma sulla distanza dei fabbricati ancorché il fabbricato confinante sia in tutto o in parte abusivo”.

Pertanto il Consiglio di Stato ha confermato  l’illegittimità dell’annullamento della concessione edilizia e condannato l’appellante MC ed il Comune al pagamento, in favore della sig.ra PDF, costituitasi in giudizio, delle spese, oltre agli accessori di legge.

Adobe Reader PDF Sentenza Consiglio di Stato n° 3968 del 21 agosto 2015

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di
amedeu

8 commenti

  1. Ho un problema con il mio confinante,
    il quale ha piantato diversi alberi da frutto (che non sono a norma legale),
    dal confine con recinzione a rete metallica alta circa m 1,90.
    La domanda da porre è la seguente:
    a quanti metri va piantato dal confine il mandorlo ?
    La pianta di mandorlo è stata piantata circa 8/9 anni fa, avendo un’altezza
    attuale circa 1,90/1,95 metri da terra superando di poco la recinzione e
    dista dal confine metri 1,35.
    Il mandorlo è classificato come pianta di alto fusto oppure di medio fusto ?);
    Ho consultato Internet ecc.. . . tecnici vari, (risposta non soddisfacente).
    Potute aiutarmi con descrizione ben precisa.
    Un vivo ringraziamento.
    Gradirei risposta, grazie di cuore.
    Fernando

    • Per Fernando.
      A mt 1,50 dal confine.
      La distanza degli alberi dal confine è regolata dall’articolo 892 del codice civile che ti riportiamo:
      ” Art. 892.
      (Distanze per gli alberi).
      Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
      1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
      2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
      3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
      La distanza deve essere pero’ di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
      La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
      Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purche’ le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommita’ del muro.”
      Amedeu ec.

      • Gent.mo Amedeo,
        in riferimento alla pianta del mandorlo, essendo una pianta vigorosa e se lasciata libera potrebbe arrivare ad altezze 5/6 metri anche 8,00 da terra.
        E’ una pianta di alto fusto oppure di medio fusto?
        Attualmente la pianta ha una altezza di circa 1,80/1,90 da terra oltrepassa di poco la rete a maglie dal confine.
        E’ stata piantata 8/9 anni fa (e’ una pianta giovane), per cui dista dal confine a maglie rete metri 1,35/1,37 misurata al centro del tronco.
        POTREI SAPERE A CHE DISTANZA LEGALE DEVE STARE IL MANDORLO DAL CONFINE ?
        Non esistono regolamenti e gli usi , quindi si fa fede all’art. 892 OK.
        Potrei avere descrizione ben dettagliata a riguardo.
        Grazie mille.

        • Per Fernando.
          Ripetiamo: deve stare a mt 1,50 dal confine.
          Siamo stati chiari ed esaurienti nella precedente risposta, riportandoti, tra l’altro, l’intero contenuto dell’articolo 892 del codice civile.
          Ti invitiamo a rileggerlo attentamente.
          Il mandorlo è notoriamente una pianta da frutto, come lo sono il pesco e il pero e, a nostro avviso, (Puoi pensarla anche diversamente) non è da considerarsi come una pianta di alto fusto.
          Amedeu e c.

  2. Buongorno, il condominio di cui faccio parte ha fatto rilevare gli spazi condominiali da un tecnico abilitato, usando il gps.
    Dai rilevamenti risulta che un condomino ha invaso gli spazi condominiali.
    Cosa deve fare il condominio per il rispetto dei propri diritti, senza necessariamente improntare una causa?

    • Per Stefano.
      Chiamare un tecnico di parte (CTP) il quale ricontrolli le superfici e i confini con i propri strumenti.
      Qualora vi sia una discordanza rispetto a quelli precedentemente rilevati, sarà necessario ricorrere all’intervento di un legale e di un CTU nominato dal giudice.
      Amedeu e c.

  3. Buonasera,
    non ho capito bene la sentenza. Ho comprato un terreno e vorrei costruirci. Nel terreno confinante insiste un’abitazione il cui cornicione è a soli 2 ( il muro della sua abitazione è a 230 cm) metri dal mio confine, quindi significa che quando realizzerò la mia casa dovrò lasciare 8 metri dal mio confine?
    Grazie e saluti

    • Per Giovanni.
      La sentenza è molto semplice.
      Le distanze dai confini e dalle costruzioni vicine vanno prese solo dal da manufatti regolarmente autorizzati e non da murature costruite abusivamente senza l’autorizzazione comunale.
      Amedeu e c.

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