Una nuova legge che tutela gli acquirenti di un immobile in corso di costruzione, a partire dal 16 marzo 2019

Una nuova legge che tutela gli acquirenti di un immobile in corso di costruzione, a partire dal 16 marzo 2019 è la 155/2017″Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza“, attuata con decreto 14/2019 ed entrata in vigore sabato 16 marzo 2019 apportando novità sostanziali in materia di contratti.

Visionare legge e Decreto attuativo:

Legge N°155 del 19 ottobre 2017:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-19;155!vig=

decreto N° 14 del 12 gennaio 2019:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-19;155!vig=

All’interno di tale legge sono contenute importanti tutele a favore di chi acquista su carta immobili, da costruire  o in corso di costruzione, a partire dal 16 Marzo 2019

Per quanto sopra il Notariato ha pubblicato un interessante decalogo con una serie di consigli sui documenti da controllare, le clausole da inserire nei contratti e le scadenze. 

Decalogo del Notariato:

https://www.notariato.it/it/news/il-decalogo-del-notariato-sulle-nuove-tutele-gli-acquirenti-di-immobili-costruzione

Si ricorda che la legge sull’acquisto di immobili da costruire (dlgs 122/2005) si applica quando il venditore sia un costruttore e cioè un imprenditore (in forma individuale o societario) o una coop edilizia  e l’acquirente sia una persona fisica (anche socio di coop edilizia).

In tale legge il legislatore si è preoccupato di tutelare le persone fisiche, che stipulano con un’impresa di costruzioni un contratto che ha come effetto il trasferimento non immediato di un immobile in corso di costruzione, dal rischio che, a causa della crisi dell’impresa costruttrice, l’acquirente subisca la perdita degli acconti versati per l’acquisto.

La legge 155/2017 attuata con dlgs n.14/2019 prevede l’obbligo di stipulare il contratto preliminare (mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata) con l’intervento del notaio, al quale impone di verificare ed attestare la correttezza della fidejussione (che deve essere conforme ad un modello ministeriale).

A parere del Notariato, la normativa vigente non garantiva adeguatamente gli acquisti effettuati fino al 15 marzo 2019 poiché poteva essere facilmente ignorata, in quanto le imprese potevano evitare di rilasciare le garanzie e nel contempo potevano vendere gli immobili in costruzione: con la normativa in vigore, dal 16 marzo 2019 le suddette garanzie sono applicabili a tutti i contratti preliminari e definitivi relativi ad edifici di abitazione che abbiano richiesto o richiedano Permessi di Costruire, SCIA, DIA.

In definitiva scatta una nuova tutela,  per i compratori ma anche per la professionalità dei costruttori, e che prevede:

-Lonere per il costruttore di consegnare all’acquirente una fidejussione, che garantisca il rimborso, in caso di crisi dell’impresa, di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà;

-L’onere di consegnare all’acquirente, al momento del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa di durata decennale che garantisca il risarcimento dei danni materiali e diretti all’immobile, derivati dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi;

-L’onere di stipulare il contratto preliminare (mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata) con l’intervento del notaio, al quale si impone di verificare ed attestare la correttezza della fidejussione conformemente ad un modello ministeriale.

Da specificare che il notaio non stipulerà l’atto in assenza di fidejussione.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo.

Consultate l’elenco “Categorie” a destra, dove troverete dettagliati tutti i lavori per la costruzione e manutenzione di un edificio

di
amedeu

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