In data 10/09/2010 è entrato in vigore il Regolamento a norma dell’articolo 146, comma 9, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici), e successive modificazioni, secondo il quale viene semplificata l’autorizzazione paesaggistica per quegli interventi di modesta entità sulle aree e immobili tutelati.
Vedi anche il Decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010 n. 139 (Gazzetta ufficiale 26/08/2010 n. 199)
Con procedura semplificata vengono dimezzati i tempi per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Per gli interventi di lieve entità indicati dal Regolamento, il procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni contro ì 120 effettivi della procedura ordinaria
Una volta ottenuta, l’autorizzazione paesaggistica diventa immediatamente valida per cinque anni , mentre quella ordinaria lo diventa dopo 30 giorni dal suo rilascio.
Al momento della presentazione, la domanda dovrà essere accompagnata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato e deve contenere i riferimenti normativi la conformità con i valori paesaggistici nonché con gli standard edilizi ed urbanistici.
L’Amministrazione cui è diretta la domanda valuta se questa rientra nella procedura semplificata, e si riserva di richiedere eventuali documenti ad integrazione della stessa.
Dopo la valutazione della domanda viene valutato se la medesima rientra nella procedura semplificata.
L’Amministrazione qualora esprima parere negativo deve dare al richiedente 10 giorni di tempo per la presentazione di eventuali osservazioni.
Nel caso che il parere sia positivo, la domanda viene inoltrata alla Soprintendenza entro il termine di 30 giorni. La Soprintendenza deve esprimere un parere vincolante entro 25 giorni dal ricevimento del progetto.
Infine, nei successivi 5 giorni l’Amministrazione interessata deve adottare un provvedimento in conformità a quello della Soprintendenza.
Presso ogni soprintendenza vengono individuati i funzionari responsabili dei procedimenti.
Queste nuove direttive sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario, mentre le altre hanno 180 giorni oper adottare provvedimenti appropriati.
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