Dal primo gennaio 2018 adeguamento degli immobili al 50% di energie rinnovabili

Il Decreto Rinnovabili, Dlgs 28/2011, prorogato reiteratamente negli anni trascorsi prevede che per i permessi comunali rilasciati entro il 2017 possa continuare ad applicarsi il limite del 35% ivi previsto.

Invece, a partire dal 2018 per i nuovi permessi è previsto l’adeguamento al 50% per quanto riguarda le rinnovabili poste in essere negli immobili autorizzati, siano nuove costruzioni che ristrutturazioni.

Per cui gli impianti energetici termici, a partire dal 1° gennaio 2018, realizzati, ristrutturati o adeguati in base, appunto, a titoli abilitativi presentati dalla suddetta data devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto della copertura totale, tramite il ricorso ad energia derivante da impianti alimentati da fonti rinnovabili, pari al 50% dei consumi programmati per l’acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi programmati per l’acqua calda sanitaria, riscaldamento e il raffrescamento.
La normativa chiarisce che quanto sopra non può avvenire solo da impianti di fonti rinnovabili realizzati in maniera da produrre solo energia elettrica che produca a sua volta impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento o raffrescamento
Per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017 resta fermo l’obiettivo di soddisfare con rinnovabili il 35% dei consumi degli impianti termici.

Primo gennaio 2018

Dal primo gennaio 2018 adeguamento degli immobili al 50% di energie rinnovabili.
Il D.lgs. 28/2011, stabilisce che le fonti di energia alternative sono quelle derivanti da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire dalle energie eolica, solare, alla geotermica, idraulica, biomassa, ecc.

Non sono soggetti a tale imposizione quei fabbricati allacciati a reti di teleriscaldamento che copra l’intera necessità degli edifici stessi.
Qualora sia prevista l’utilizzazione di energia fotovoltaica o energia derivante da pannelli termici disposti sui tetti degli edifici, la normativa stabilisce che i componenti siano aderenti o integrati nei tetti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Qualora, per impossibilità tecniche certificate dal progettista, non risulti possibile rispettare la normativa, è stabilito l’ottenimento di un indice di prestazione energetico complessivo del fabbricato, che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetico complessivo obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2011
Centri storici e edifici pubblici

Nei centri storici l’obbligo è ridotto del 50% o non si applica qualora il progettista dimostri che l’introduzione delle rinnovabili comporti un’alterazione non compatibile con il valore storico e artistico dell’edificio.
Negli edifici pubblici, invece, l’obbligo dovrà essere incrementato del 10%.

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di
amedeu

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