Dalla importante sentenza n° 306/2017 del Consiglio di Stato scaturisce il chiarimento sui concetti di pergolati, gazebo, verande e pergotende

Dalla importante sentenza n° 306/2017 del Consiglio di Stato scaturisce il chiarimento sui concetti di pergolati,  gazebo, verande e pergotende

Dalla importante sentenza n° 306-2017 del Consiglio di Stato scaturisce il chiarimento sui concetti di pergolati, gazebo, verande e pergotende 1      

Il tutto nasce a seguito di un’ordinanza del Comune, con la quale si imponeva la demolizione di taluni lavori abusivi.

A seguire, la proprietaria ha impugnato l’ordinanza  con cui il Comune le aveva ingiunto di provvedere alla demolizione dette opere: una struttura con 3 pilastri verticali in muratura, travi portanti della copertura in legno, copertura in materiale plastico, fissata con chiodi alle travi di legno, e pareti esterne in materiale plastico amovibile, con una porta di accesso.

La signora con una regolare SCIA aveva realizzato alcuni dei lavori contestati con l’ordinanza impugnata ma aveva anche realizzato un ampio pergolato esterno.

La disputa, dopo il TAR è finita al Consiglio di Stato, che con sentenza n° 306/2017, che si allega alla presente per presa visione, oltre a sentenziare il giudizio su tale disputa ha  fornito la corretta definizione delle diverse strutture precisando le regole per realizzarle.

-Dalla sentenza è scaturito  che il pergolato costituisce una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.

Il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e, normalmente, non necessita di titoli abilitativi edilizi.

– Allorchè il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è sottoposta tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

Il gazebo, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.

 Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea; in altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.

La struttura incriminata, non può essere ritenuta assimilabile ad un gazebo per la sua forma, che non è quella tipica di un gazebo, per i materiali utilizzati, che non sono tutti leggeri, e perché la struttura era stata realizzata in aderenza ad un preesistente immobile in muratura.

– La struttura contestata dal Comune non è inoltre stata considerata neppure una veranda.

In merito, precisano i Giudici del CdS che nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 (ai sensi dell’art. 8, comma 6, L. 5 giugno 2003, n. 131) tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’art. 4, comma 1-sexies, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita “Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili” (Allegato A).

La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro.

Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.

– Infine il Consiglio di Stato ha definito la pergotenda su cui avevano insistito gli appellanti “un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.

L’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”.

 “Tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, una pergotenda non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo e rientra all’interno della categoria delle attività di edilizia libera”.

FORMATO doc Sentenza n° 306/2017 

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di
amedeu

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