Entrata in vigore del D.L. 83/2012. Spese documentate per lavori in corso alla data della sua pubblicazione.

Il  DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) è finalmente  entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 147 del 26 giugno 2012

Relativamente alle ristrutturazioni edilizie , le relative spese vengono agevolate con una detrazione fiscale pari al 50% e fino ad un tetto massimo di 96 mila euro.
 
L’articolo 11 del decreto sembra togliere ogni dubbio a tutti coloro che intendevano sapere se venivano comprese in tale agevolazione anche le ristrutturazioni in corso.
 
Difatti l’articolo 11 cita testualmente:
 
“1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità  immobiliare….”
 
E’ evidente che coloro, i quali hanno una ristrutturazione in corso alla data del 26 giugno 2012 e riescono a documentare le spese sostenute, usufruiranno di tale bonus, anche se rimane da chiarire fino a che importo siano esse applicabili, in quanto precedentemente era stabilitò un tetto massimo di 48 mila euro e che non viene più richiamato.
 
Comunque, ricordiamo appresso, ad uso dei nostri lettori,  quali sono gli interventi previsti dall’art 16-bis comma 1 del DPR 917/1986:
  
“DPR 22/12/1986 n. 917, art. 16-bis. (Detrazione delle spese per interventi di recupero del  patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari  al  36  per  cento delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita’ immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale  sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati sulle singole unita’ immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione  o  al  ripristino  dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche’ non  rientranti nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma, sempreche’  sia  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza, anche anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente disposizione;
d) relativi  alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto pertinenziali anche a proprieta’ comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere  architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogni altro mezzo di tecnologia piu’ avanzata, sia  adatto  a  favorire  la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di  gravita’,  ai  sensi  dell’articolo  3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all’adozione di misure  finalizzate  a  prevenire  il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g)  relativi alla realizzazione  di  opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
h)  relativi  alla  realizzazione   di   opere   finalizzate   al conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo all’installazione  di  impianti  basati  sull’impiego   delle   fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con  particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica, in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica del  patrimonio  edilizio,  nonche’  per   la   realizzazione   degli interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli interventi   relativi   all’adozione   di   misure   antisismiche   e all’esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione  di  opere  volte  ad evitare gli infortuni domestici".

     DL 22 giugno 2012 n° 83

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di
amedeu

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