Il nuovo regolamento edilizio nazionale slitta di un anno

Il nuovo regolamento edilizio nazionale slitta di un anno; è ciò che è emerso dalla Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016.

Si fa seguito al nostro articolo del 22/aprile/ 2016 nel quale davamo informazione ai nostri lettori circa una importante intesa che era stata raggiunta al tavolo aperto presso il Ministero delle Infrastrutture e che tutte le Regioni d’Italia avevano finalmente  raggiunto l’accordo sulla parte del testo che conteneva le definizioni uniche standardizzate di un unico regolamento edilizio nazionale.

Questo, si sperava che mettesse fine alle incomprensioni derivanti dagli 8.000 e passa Regolamenti Edilizi Comunali che imperversano sul territorio italiano creando i malintesi più vari.

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I tecnici del Ministero avevano, in pratica, individuato le 42 definizioni standardizzate, identiche e immodificabili in ogni comune d’Italia e che avevamo riportato, nello stesso articolo per opportuna conoscenza dei nostri lettori.

Ci auguravamo che il regolamento Edilizio Unico giungesse al più presto alla sua fase conclusiva terminando quell’iter burocratico che lo vedeva sotto analisi fin da febbraio di quest’anno. 

La conclusione era stata ipotizzata per il settembre dell’anno corrente 2016.

Settembre è trascorso e in data 20 ottobre sono giunte le nuove conclusioni:

Il Regolamento edilizio tipo sarà fatto, ma occorrerà un anno di tempo per farlo entrare a regime.

La Conferenza Unificata in data 20 ottobre 2016 ha  dato il proprio nulla osta allo schema contenente le 42 definizioni standardizzate alle quali i Comuni dovranno attenersi per la redazione dei propri regolamenti.

In definitiva si è trattato di un nuovo rilancio di palla senza concludere la partita.

La burocrazia, le Regioni e i Comuni hanno colpito ancora una volta.

Nessuno vuole perdere il proprio potere territoriale.

In effetti si è trattato più di un rimandare a poi una questione che poteva essere risolta fin da subito tramite semplici regole che valessero per tutti gli 8000 e passa comuni di una nazione piccola piccola come l’Italia.

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La conclusione uscita dall’ultima Conferenza unificata ha stabilito che le definizioni standardizzate potranno essere l’ossatura dei regolamenti edilizi comunali, ma non potranno modificare le previsioni rilevanti degli strumenti urbanistici vigenti nei vari Comuni.

Nel recepimento del regolamento edilizio tipo, le Regioni e i Comuni potranno quindi effettuare degli adattamenti in base alle loro esigenze territoriali.

La Conferenza Unificata ha concesso alle Regioni 180 giorni per recepire lo schema del Regolamento edilizio tipo e le 42 definizioni standardizzate.
 
Dopo di che il tutto dovrà passare ai Comuni, che avranno altri 180 giorni per adeguarsi.

In totale passeranno ancora 360 giorni pari ad un anno.

Tutto ciò non comprende le Regioni a statuto speciale, per le quali varranno altre regole.

Questo è il termine massimo concesso dalla Conferenza Unificata, con la Speranza che i tempi vengano rispettati e che il tanto desiderato Regolamento Edilizio Unico non venga, come invece sembra, di nuovo suddiviso in 8.000  e passa Regolamenti Edilizi Comunali, formato libro di 300 e più pagine.

Insomma rimane lo scetticismo su tale operazione, che sembrava così semplice e che ancora una volta è rimasta invischiata dalla mancanza di una logica e volontà comune, ricadendo in una burocrazia ancora del tutto cartacea.

Si è trattato naturalmente di un Decreto, il quale tra l’altro prevede che le Regioni possono individuare le loro definizioni standardizzate e, in via transitoria, possono adottare indicazioni tecniche per la loro corretta interpretazione.

La giustificazione a tale conclusione è stata che gli Enti locali devono difendere le loro competenze regolamentari non solo per una questione di poteri, ma anche per le caratteristiche territoriali che variano da Comune a Comune. 

Secondo lo schema approvato in data 20 ottobre 2016, il Regolamento edilizio di ogni comune si dividerà in due parti: la prima dedicata ai principi generali e una seconda dedicata alle disposizioni regolamentari comunali.
 
La prima parte prevederà i princìpi generali quali: la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, la definizione degli interventi edilizi, delle destinazioni d’uso, le procedure da seguire per ottenere e depositare i titoli abilitativi, la modulistica unificata completa di elaborati da allegare, i limiti di altezza, densità e distanze tra edifici, le regole per gli immobili vincolati.
 
La seconda parte comprenderà tutte le disposizioni regolamentari singole e comunali, le procedure interne, le norme su qualità, sostenibilità, i requisiti tecnici complementari ecc, ecc.

Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo

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di
amedeu

3 commenti

  1. Buonasera,il 30. 10.2013 ho acquistato un appartamento in Albenga (SV).La planimetria datami dal Notaio non
    corrispondeva al reale,mancava il ripostiglio costruito,nella grande anticamera dell’ingresso,nel 1987 regolarmente
    denunciato al catasto.Ho provveduto a sanare la mancanza con l’atto di variazionedel 20.4.2017.
    Questa variazione ha comportato l’aumento della rendita Catastale da€ 686,89 a € 785,01 pari a € 98,12.
    Inoltre la superficie è aumentata da mq.85 a mq.87.
    L’appartamento. composto da anticamera/ingresso,camera da letto,sala, cucina abitabile e bagno più due
    balconi esterni, è classificato Cat.A/2, la Consistenza è variata da Vani 3,5 a 4,0.
    Il Regolamento Edilizio attualmente prevede che gli immobili Classificati Cat.A/2, devono avere due bagni e
    una superficie non inferiore a 100 mq.? Se cosi fosse posso fare ricorso per avere il riconoscimento della
    Cat.A/3, e la diminuzione della Rendita Catstale ?

    Ringrazio in anticipo della Vostra risposta, e invio i più cordiali saluti. Lorenzo

    • Per Lorenzo.
      A parte la minima differenza della superficie, incidono sulla categoria catastale altri fattori, quali, per esempio, le rifiniture interne.
      Puoi preventivamente parlarne con il tecnico addetto dell’Agenzia del Territorio, il quale ti darà tutte le indicazione sul caso.
      Amedeu e c.

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