Immobili pericolanti e pericolo per la pubblica incolumità – prassi e competenze, con indicazione dell’ordinanza sindacale, del transennamento e dei lavori.
E’ un argomento interessante, in quanto tocca molti cittadini che, per cause varie, si trovano a dover affrontare problematiche relative a immobili o parti di essi, pericolanti e di loro proprietà, oppure cittadini qualsiasi che devono transitare vicino a edifici che costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità.
Che fare? A chi rivolgersi? Cosa sapere per seguire l’iter di legge da seguire in questi casi per rivolgersi a enti o persone direttamente interessate all’eliminazione di tali stati di pericolo?
Da chiarire che l’interessato in prima persona è sempre il proprietario dell’immobile, che risponde civilmente e penalmente di qualsiasi danno possa avvenire con coinvolgimento di persone o cose.
Quando un cittadino, o altri, ravvisano un imminente pericolo di caduta, per esempio di un cornicione, un terrazzo, una gronda o altro, devono immediatamente avvisare il Comando di Polizia Municipale, che in concomitanza con personale tecnico del Comune, effettua un sopralluogo di verifica.
Accertato il pericolo, questo viene comunicato immediatamente tramite Fax al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Contemporaneamente viene richiesto al proprietario di effettuare un transennamento della zona pericolante, provvisto di opportuna segnaletica luminosa e cartellonistica.
Transennamento che se non viene eseguito dai proprietari, lo effettuerà il Comune, rimettendo, poi, a carico dei proprietari le spese sostenute per il lavoro e quelle per lo spazio pubblico occupato e per il tempo occorrente, più gli interessi maturati.
I Vigili del Fuoco tolgono, se è possibile e se si tratta di piccoli interventi, il pericolo più immediato, informando quindi, tramite Fax la locale Prefettura e il Sindaco dell’intervento eseguito.
Gli uffici comunali addetti, intanto, a seguito di rapporto dei tecnici che hanno eseguito il sopralluogo predispongono l’Ordinanza a carico di tutti i proprietari dell’immobile, per togliere il pericolo.
Da aggiungere che la Prefettura vigila sulla vicenda chiedendo al Comune di essere informata.
Tale ordinanza deve contenere non solo l’indicazione del pericolo, ma anche i tempi massimi di esecuzione e altre indicazioni a carico dei proprietari.
Se dopo tale data il proprietario non ha effettuato i lavori richiesti nell’ordinanza, il Comune interviene tramite una propria ditta di fiducie e fa togliere il pericolo, rimettendo poi il conto, con annessi, connessi, interessi ecc, ai proprietari inadempienti.
A questo punto è necessario sapere che la materia di cui stiamo parlando è regolata dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico Enti Locali, Parte I, Titolo III, aggiornato al 25/10/2013) e in particolare dai commi 4,7,8,9,11,12 dell’articolo 54. Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
Riportiamo di seguito detti commi:
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti (1) contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. (2)
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.
Note
(1) La Corte Costituzionale con Sentenza 7 aprile 2011 n° 115 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui comprendeva la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»”.
(2) Il comma che così recitava: “9. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.” è stato così sostituito dal D.L. 12 novembre 2010 n°187, convertito con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2010 n° 217.
Da aggiungere inoltre che:
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Per cui i tecnici e i dirigenti dell’ufficio tecnico interessato risultano corresponsabili per la parte tecnica circa la risoluzione di ogni singolo caso che presenti pericolo per la pubblica incolumità.
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