La sanatoria edilizia e l’antisismica. Sentenza 30654/2017

La sanatoria edilizia e l’antisismica. Sentenza 30654/2017 

Un articolo importante per chi vuole ottenere una sanatoria edilizia di una costruzione abusiva, in quanto la Corte di Cassazione con sentenza 30654/2017 ha sancito che con il Permesso di Costruire conseguito ai sensi dell’art.36 del dpr 380/2001, si sana la parte urbanistica dello stesso, ma non la parte antisismica, la quale dovrà, in ogni caso, essere conforme alle norme prescritte per la zona nella quale si trova l’immobile.

Il permesso di costruire ottenuto in sanatoria, ai sensi del suddetto articolo 36, annulla solamente i reati soggetti a contravvenzione e previsti dalle norme urbanistiche vigenti, "nella cui nozione non rientrano le costruzioni da eseguirsi in zona sismica, poiché la loro oggettività giuridica è diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio".

Per tali motivi, la Corte di Cassazione, con sentenza 30654/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso della proprietaria di una abitazione che stava eseguendo i lavori di edificazione di un locale seminterrato, condannata a 300 euro di ammenda in relazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 93-95 del d.p.r. 380/2001 per avere “iniziato i lavori di realizzazione di un locale seminterrato, avente struttura in cemento armato delle dimensioni di 8,20 metri per 7,60 metri con altezza pari a 2,50 metri, sito in zona sismica, senza darne preavviso scritto al competente Sportello Unico per l’edilizia"; articoli. 94-95 del dpr 380/2001, "per avere, nella predetta qualità, iniziato i lavori sopra descritti in zona sismica, senza preventiva autorizzazione scritta dell’Ufficio Tecnico Regionale"; articoli. 65-72 del dpr 380/2001, "per avere, nel medesimo frangente, omesso di denunciare al competente Sportello Unico per l’edilizia i lavori in questione prima del loro inizio"

   

Oltre che a trattarsi di un intervento realizzato abusivamente, secondo il Comune, dato che l’immobile si trovava in zona sismica, prima dell’avvio dei lavori, che in realtà erano stati ultimati nel 2009, da parte degli interessati sarebbe stato necessario dotarsi anche dell’autorizzazione scritta dell’Ufficio Tecnico Regionale.

I locali non erano pertanto fruibili ed era quindi scattata l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori e imposto alla proprietaria il pagamento di una multa.

Tanto il Tribunale di primo grado quanto la Cassazione, hanno respinto il ricorso della committente, chiarendo che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria estingue solo la violazione delle norme urbanistiche, tra le quali non rientra la disciplina delle costruzioni in zona sismica.

Per cui, pur avendo ottenuto il titolo abilitativo urbanistico, mancava sempre l’autorizzazione preventiva dell’Ufficio tecnico regionale relativo all’antisimica.
 
Altra importante decisione è scaturita da tale sentenza, in quanto i giudici hanno inoltre chiarito che un manufatto può essere considerato ultimato quando sono state ultimate le rifiniture interne ed esterne, quali gli intonaci e gli infissi:  in loro mancanza, l’immobile è ancora in costruzione, anche se abitato e se le utenze sono state attivate.
 
Per tali motivazioni la Cassazione ha vietato la prosecuzione dei lavori del seminterrato, stabilendo la sua destinazione a restare disabitato.

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di
amedeu

2 commenti

  1. Nel 1996 ho finito lavori di ristrutturazione di un immobile alquanto vetusto.Ho avuto rilasciato regolare certificato di abitabilità e conformità.Soltanto adesso mi sono accorto che un soppalco non era stato accatastato.Cosa devo fare per farlo inserire in catasto? Premetto che tale soppalco avente dimensioni di Circa nove metri quadri fa parte di un immobile di circa 200mq. ed inserito in un locale abitativo avente un’altezza di oltre 6metri. cosa devo fare per sanare tale incon gruenza,avvenuta soltanto per pura dimenticanza.?

    • Per Matteo.
      L’essenziale è che tale soppalco sia stato autorizzato dal Comune.
      Altrimenti sarebbe abusivo a tutti gli effetti.
      Dopo di che puoi presentare tramite un tecnico professionista un allineamento catastale, regolarizzandolo.
      Amedeu e c.

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