L’erede di una casa ricevuta per successione che ha usufruito del bonus per ristrutturazione lo perde in caso di affitto

L’erede di una casa ricevuta per successione che ha usufruito del bonus per ristrutturazione lo perde in caso di affitto della stessa; questo chiarimento è molto importante per coloro che avessero tale intenzione.

Questo è quanto è emerso a seguito di una istanza avanzata da un contribuente all’Ufficio delle Entrate, nella quale ha dichiarato di essere proprietario di un immobile pervenuto allo stesso per successione.

Il Contribuente ha evidenziato che l’immobile in questione era stato oggetto di ristrutturazione; ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR.

In base a quanto sopra l’esponente erede ha domandato se poteva continuare ad usufruire della detrazione IRPEF in quanto aveva conservato la “detenzione materiale e diretta del bene”.

Avendo l’Istante intenzione di concedere il godimento dell’immobile acquistato per successione con contratti di locazioni brevi, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se era possibile usufruire della detrazione fiscale in argomento nel caso in cui il bene fosse stato locato solo per brevi periodi nel corso dell’anno.

La risposta n° 282 ( Interpello articolo 11, comma 1, lettera a, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fruizione dell’agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici in relazione ad un immobile acquisito per successione ereditaria – Articolo16-bis TUIR), rilasciata dalla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate , al secondo capoverso del comma 8 chiarisce che “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, aveva ribadito che “In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile”, precisando però che: “se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre”.

Pertanto, qualora l’erede decida di locare o concedere in comodato l’immobile, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente.

Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che in base alle esistenti circolari e leggi vigenti, per fruire del beneficio fiscale sia necessario che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile agevolato per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento.

Ne consegue che in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità, già oggetto dell’intervento agevolato, risulti concesso in locazione anche solo per un breve periodo dell’anno, come nel caso di specie, l’erede non possa usufruire della quota di detrazione per l’annualità di riferimento.

Risposta n° 282

 

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di
amedeu

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