La legge n° 134 del 7 agosto 2012 ((G.U. 11/08/2012, n. 187)), di conversione del DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, prevedeva l’entrata in vigore dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), dopo 6 mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, e cioè dal 12/02/2013
Questo è regolarmente accaduto e, quindi, è entrato in vigore lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), anche se in molte città, era stato organizzato fin dalla approvazione del DL stesso.
Per soddisfare i nostri lettori, che rimandiamo alla lettura
del nostro precedente articolo scritto su tale argomento, vogliamo mostrarvi un classico esempio organizzativo di tale ufficio, e per questo motivo ci siamo serviti del SUE organizzato dal
Comune di Roma Capitale, e, che si può visitare al linK
Ma quali sono, in pratica i compiti che espletaranno tali SUE e con i quali si dovrà confrontare, non tanto il progettista, pratico di questo lavoro, ma soprattutto il comune cittadino, committente delle opere.
A maggior chiarimento riportiamo, di seguito, quella che è la descrizione on line (Apribile e visionabile) del suddetto Sportello Unico per l’Edilizia.
Seguiamola insieme:
"Lo Sportello Unico per l’Edilizia
Cura i rapporti tra il cittadino e il Municipio in relazione agli interventi edilizi realizzati nel territorio municipale.
3) all’acquisizione della
S.C.I.A.(Segnalazione Certificata Inizio Attività), per interventi di manutenzione straordinaria anche su parti strutturali dell’edificio, per restauro e risanamento conservativo e interventi per parcheggi pertinenziali. Vedi M
ODULO ;
6) D.I.A.(Dichiarazione di Inizio Attività) in alternativa al permesso di costruire. A seguito dell’approvazione delle Delibere di Giunta Capitolina n. 148 del 23.05.2012 e n. 204 del dell’11.07.2012. le Denunce di Inizio Attività (D.I.A.) di cui all’art.22, comma 3, lett. a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dovranno essere depositate a partire dal 31.10.2012. presso il Municipio territorialmente competente utilizzando esclusivamente la seguente modulistica:
Le D.I.A. relative a immobili interessati da domande di condono edilizio non ancora definite dovranno essere depositate esclusivamente presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica."
Riteniamo di aver fatto cosa gradita al lettore, "prospettandogli" il quadro iniziale di quella che è, e sarà, l’attività dei SUE.
Potranno variare di poco, a secondo dell’importanza dei centri abitati, ma la traccia sarà la stessa.
Visitando il suddetto link, potrete prendere visione anche della modulistica, ed avere un quadro completo di come si svolgerà da ora in poi la parte burocratica inerente una autorizzazione edilizia comunale.
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
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salve ho ridcontarto un problema ad un vecchio scantinato costruito antecedente al 1967, la sua consistenza catastale è di 50 mq, in reltà è più del doppio, in quanto negli anni 50, ial di sotto del piano di campagna, fu costruito un ulteriore scantinato il cui accesso avveniva e può avvenire solo dall’originario di 50 mq, tra l’altro questo nuovo non è mai stato accatastato.
la mia domanda è se sia possibile una eventuale vendita.
grazie
Per Salvatore.
Il catasto non è probatorio, e fra l’altro deve rispettare la situazione approvata dagli organi competenti.
In questo caso lo scantinato deve essere approvato o sanato dal Comune.
Devi rivolgerti, eventualmente, da un tecnico della tua zona, affinchè ti segua la pratica ed effettui tali accertamenti.
Amedeu e c.