Corte di Cassazione. Differenze tra Condono e Sanatoria edilizia

Corte di Cassazione. Differenze tra Condono e Sanatoria edilizia

Un immobile che presenta parti abusive può essere regolarizzato con il condono e con la sanatoria edilizia. Ma quali sono le differenze tra questi due procedimenti urbanistici?

Purtroppo, molto spesso, cadono in errore di valutazione anche i tecnici più esperti, ritenendo sulla base che il fine ultimo degli stessi è unico, che non vi siano differenze sostanziali e che i metodi possono confondersi.

La Corte di Cassazione, con sentenza 12 settembre 2019 numero 37659 ha finalmente posto dei paletti spiegando le diversità tra questi due processi.

Il fatto nasce da due responsabili di un abuso edilizio, che avevano, poi, ottenuto il condono edilizio dopo aver presentato un’istanza ai sensi della Legge 724/1994.

Dopo di che il Comune era intervenuto con sopralluogo e con successiva ordinanza di demolizione delle parti costruite abusivamente nell’edificio condonato.

Il successivo ricorso degli interessati al Tribunale Ordinario era stato respinto per il fatto che l’edificio incriminato non era conforme alla normativa vigente sia al momento in cui era stato regolarizzato ed al momento della presentazione della domanda di condono; cioè mancava della doppia conformità.

Successivamente gli esponenti hanno avanzato ricorso alla Corte di Cassazione, che con sentenza 12 settembre 2019 n° 37659 ha capovolto la sentenza del Tribunale, dando così ragione agli esponenti.

La cassazione, in detta sentenza ha spiegato che i giudici ordinari sono incorsi in un errore facendo confusione tra il condono edilizio e la sanatoria edilizia.

La doppia conformità, secondo la Corte di Cassazione è un requisito che consente di ottenere la sanatoria edilizia, così come previsto dall’articolo 36 del Dpr 380/2001, il quale invece non la prevede per il condono edilizio.

Difatti, la doppia conformità è un requisito essenziale per la sanatoria ex art. 36, d.P.R. 380 del 2001, ma non del condono ai sensi dell’art. 39 legge n.724 del 1994: «In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione

Per il condono edilizio, invece, a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia di cui all’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è richiesto che l’opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione – requisito della “doppia conformità.

In conclusione, essendo la decisione dei giudici ordinari viziata da un errore, la Cassazione ha accolto il ricorso dei responsabili, imponendo un nuovo esame da parte del Tribunale.

Copia sentenza 12 settembre 2019 numero 37659

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di
amedeu

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