Corte di Cassazione. Sentenza numero 29867/2019 sulle deroghe alle distanze minime tra edifici

Corte di Cassazione. Sentenza numero 29867/2019  sulle deroghe alle distanze minime tra edifici

E’ quanto deciso recentemente dalla Corte di Cassazione ritenendo legittime le deroghe alla normativa statale solo se riferite al governo del territorio e non invece a singoli edifici isolati e prospettanti.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul contenzioso emerso tra due proprietari confinanti che, dopo aver ottenuto i permessi comunali, avevano ampliato i loro edifici.

A parere di uno dei due proprietari, l’altro aveva realizzato una sopraelevazione senza rispettare la distanza minima dei 10 metri tra le pareti finestrate di cui al D.M. 1444/1968.

In Corte di Appello era emerso che la distanza dei 10 metri andava rispettata.

Nel successivo ricorso, l’esponente si è appellato al contenuto dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale 1444/1968, che prevede, appunto, la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate.

Dalla sentenza della C. di Cassazione è emerso che un piano unitario presentato da due privati non è finalizzato a considerare interessi superiori generali e non è quindi da equipararsi ad un piano particolareggiato o ad una lottizzazione convenzionata, risolvendosi, come è stato osservato, in una istanza congiunta di concessione edilizia relativa a singole costruzioni e non riferita in alcun modo all’assetto urbanistico di un’intera area del territorio comunale (cfr. Cass. 3803/2014, in tema di strumento urbanistico definito Studio Unitario d’Ambito previsto dalla Legge Urbanistica Piemontese n. 56/1977).

La corte di Cassazione ha ritenuto che le deroghe  sono legittime solo se riferite ad una moltitudine di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche che indichino una capacità progettuale in grado di specificare i rapporti spazio dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, costituenti, così, un complesso unitario.

La C. di Cassazione ha perciò respinto il ricorso del proprietario che aveva realizzato la sopraelevazione violando la distanza dei 10 metri e ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che richiedeva il ripristino delle distanze previste dalla legge.

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di
amedeu

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