Nuove norme antincendio dal 21 dicembre 2019 per impianti termici

Nuove norme antincendio dal 21 dicembre 2019 per impianti termici.

Il Decreto 8 novembre 2019  ha stabilito l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (19A07240) (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2019).

Tale decreto interessa gli impianti termici di portata complessiva superiore a 35 kW e va a regolare dal punto di vista tecnico la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi, questo a modifica del DM 12 aprile 1996 sulla sicurezza degli impianti termici.

Le nuove regole tecniche si adottano per gli impianti di nuova realizzazione e per quelli esistenti alla data di emanazione del decreto.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi utilizzati per: 1) climatizzazione di edifici e ambienti; 2) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; 3) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani; 4) lavaggio biancheria e sterilizzazione; 5) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie.

A Maggior chiarimento di quanto approvato si riportano i 6 articoli componenti il suddetto Decreto 8 novembre 2019:

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186, ……(Omissis)

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1.Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed  esercizio  degli  impianti  per  la produzione  di  calore  civili  extradomestici  di  portata   termica

complessiva maggiore di 35  kW  alimentati  da  combustibili  gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non  maggiore  di  0,5  bar, asserviti a:

a) climatizzazione di edifici e ambienti;

b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;

c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed  altri laboratori artigiani;

d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;

e) cottura di alimenti  (cucine)  e  lavaggio  stoviglie,  anche nell’ambito dell’ospitalita’ professionale,  di  comunita’  e  ambiti similari.

2.Il presente decreto non si applica a:

a) impianti realizzati specificatamente per essere  inseriti  in cicli di lavorazione industriale;

b) impianti di incenerimento;

c) impianti costituiti da stufe catalitiche;

d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad  eccezione  di quelli per il riscaldamento  realizzati  con  diffusori  radianti  ad incandescenza.3

3. Piu’  apparecchi  alimentati  a  gas,  di  seguito   denominati apparecchi,  installati  nello  stesso  locale,  ovvero  in  locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte  di  un unico impianto di portata  termica  pari  alla  somma  delle  portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora  detta  somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente  dal  valore  della  singola portata termica di ciascun apparecchio, il  locale  che  li  contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione  incendi,  nel  campo  di applicazione  del  presente  decreto.

All’interno  di   una   unita’ immobiliare ad uso abitativo,  ai  fini  del  calcolo  della  portata termica complessiva,  non  concorrono  gli  apparecchi  domestici  di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno  ed  i  lavabiancheria.

Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati  devono  essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti

4. Piu’ apparecchi installati all’aperto non costituiscono un unico impianto.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti  si  applicano  le specifiche disposizioni indicate nell’art. 5 e nell’allegato 1 di cui all’art. 3.

     Art. 2

 Obbiettivi

1.Ai fini della  prevenzione  degli  incendi  ed  allo  scopo  di raggiungere  i  primari  obiettivi   di   sicurezza   relativi   alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza  dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti di cui all’articolo precedente devono essere realizzati in modo da:  evitare, nel caso  di  fuoriuscite  accidentali  di  combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi  di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;

limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;

garantire la possibilita’ per le squadre di soccorso  di  operare in condizioni di sicurezza.

  Art. 3

  Disposizioni tecniche

1.Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti  nell’art. 2, e’ approvata la regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  di  cui all’allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente decreto.

2.Gli impianti medesimi sono  realizzati  e  gestiti  secondo  le procedure  individuate  dal  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformita’ alle norme  tecniche vigenti ad essi applicabili, o a specifiche tecniche ad  esse  stesse equivalenti, e utilizzando i  prodotti  previsti  dalle  disposizioni comunitarie applicabili ove esistenti.

3. Specifiche tecniche nella materia  del  presente  decreto  sono individuate nell’allegato 2, che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.

Art. 4

Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di applicazione del presente decreto, sono:

a) identificati  univocamente  sotto  la   responsabilita’   del fabbricante secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;

c) accettati  dal  responsabile   dell’attivita’,   ovvero   dal responsabile  dell’esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio e’ consentito se gli stessi  sono  utilizzati   conformemente   all’uso   previsto,   sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle  apposite  disposizioni  nazionali applicabili, gia’ sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;

c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea  o  in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo  SEE e in esso legalmente commercializzati,  per  l’impiego  nelle  stesse condizioni che permettono di garantire un livello di  protezione,  ai fini della sicurezza dall’incendio,  equivalente  a  quello  previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.

3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e’ valutata,  ove  necessario, dal Ministero  dell’interno  applicando  le  procedure  previste  dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, a quelle previste dal  regolamento (UE)  2019/515,  del   19   marzo   2019,   relativo   al   reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate  in  un  altro Stato membro.

Art. 5

Disposizioni per gli impianti esistenti

1.Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.2

2. Agli impianti esistenti alla data di  emanazione  del  presente decreto e  di  portata  termica  superiore  a  116  kW,  approvati  o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili  del fuoco in base alla  previgente  normativa,  non  e’  richiesto  alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di  portata  termica,  purche’ non superiore al 20%  di  quella  gia’  approvata  od  autorizzata  e purche’ realizzata una sola volta.

3. Agli impianti esistenti alla data di  emanazione  del  presente decreto e di portata termica superiore a 35  kW  e  fino  a  116  kW, realizzati in conformita’ alla previgente normativa, non e’ richiesto alcun adeguamento, anche nel caso  di  aumento  di  portata  termica, purche’ non superiore al 20% di quella esistente e purche’ realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della  portata termica oltre i 116 kW.

4. Successivi  aumenti  della  portata  termica  realizzati  negli impianti di cui ai precedenti commi o  aumenti  realizzati  una  sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo  di  alimentazione  al  combustibile  gassoso  in impianti  di  portata  termica   superiore   a   35   kW   richiedono l’adeguamento  alle  disposizioni  del  presente  decreto.

Per   le attivita’ soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  devono  essere  attivati  i relativi procedimenti.

Art. 6

Disposizioni finali

1.Fatto salvo quanto previsto nell’art. 5, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu’ applicabili  le precedenti  disposizioni impartite in   materia  dal   Ministero dell’interno.

2. Il presente decreto  entra  in  vigore trenta  giorni  dopo  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre

Il Ministro: Lamorgese

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di
amedeu

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