Riportata al 55% la detrazione sul risparmio energetico, per i primi sei mesi del 2013, ma con i limiti massimi di spesa, ridotti e ricondotti ai livelli originari.
Il DL 22 giugno 2012 n° 83 all’art. 11, comma 2 stabiliva:
2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per Cento delle spese stesse». (Vedi nostro precedente articolo)
La previsione del 50%, di mantenere fermi i «valori massimi» della detrazione, comportando però un incremento dei limiti massimi di spesa, è stata sostituita dall’emendamento che proroga fino al 30 giugno 2013 la classica detrazione del 55 per cento, lasciando però invariati i valori iniziale di spesa massima quantificabili in euro.

Si ricorda, che la legge 2 gennaio 2009 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 , prevedeva le detrazioni di imposta per lavori sugli edifici per risparmio energetico ripartibile in 5 rate, e fissata con un massimo detraibile che variava a seconda della tipologia d’intervento (100.000, 60.000, 30.000 euro).
Gli interventi ammessi alla detrazione erano quattro:
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie);
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- Interventi sull’involucro dell’edificio (isolamento pareti, soffitti, tetti, sostituzione finestre ecc.);
- Interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio (con riduzione del 20% del fabbisogno annuo di energia dell’edificio).
Con l’emendamento attuale aumenta il bonus del 50% fino al 55%, ma rimangono invariati detti valori.
E’ una buona notizia, ma attenzione, perchè non sarà perciò ammessa, alcuna agevolazione fiscale per i valori eccedenti i sopradetti importi.
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