La termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati condominiali.

Quali sono le disposizioni a carattere nazionale relative alla termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati dei condomini esistenti?

E’ giusto conoscere la legislazione in merito, anche perchè vi sono certi aspetti, poco conosciuti e di carattere generale, che è bene che i nostri lettori possano apprendere.

Attualmente due Regioni: il Piemonte e la Lombardia danno tempo due anni per potersi adeguare alle normative vigenti; per le altre Regioni, ancora non vi sono novità in merito.

Comunque a livello nazionale è bene conoscere tale materia ed i suoi limiti attuali di applicazione generale.

 

A gestire questa materia sono essenzialmente tre provvedimenti: la legge 10 del 9 gennaio 1991, il Dpr 412 del 26 agosto 1993 e il Dpr 59 del 2 aprile 2009.
 
La legge 10/1991 impone che gli edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dal 18 luglio 1991 fino al 30 giugno 2000, siano progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di si­stemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Quindi, per questi edifici si rende obbligatoria una semplice «predisposizione» dell’impianto. Invece, qualora la concessione sia posteriore al 30 giugno 2000,l’impianto deve essere dotato di sistemi di termore­golazione e di contabilizza­zione del calore per ogni sin­gola unità immobiliare.
 
II regolamento applicativo della legge 10/1991 (Dpr 412/1993) si spinge un po’ più in là. Innanzitutto, obbliga alla termoregolazione, su almeno due livelli di temperatura, tutte le caldaie con potenza superiore a 35 kW (in pratica tutte quelle centralizzate, anche per due soli appartamenti).
 
Definisce logicamente, che, qualora i singoli appartamenti siano dotati di termoregolazione e contabilizzazione, questa prescrizione non si applica.
 
Quindi, impone la termoregolazione su due livelli anche per le caldaie singole (impianti termo autonomi).
 
Va segnalata anche una prescrizione di fatto poco conosciuta: gli edifi­ci, o loro parti, soggetti a una occupazione discontinua dovrebbero disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento o l’attenuazione dell’apporto calorico nei periodi di non occupazione.
 
Le prescrizioni più recenti
 
La più importante, tra le pre­scrizioni contenute nel Dpr 59/2009, afferma che anche per la sola ristrutturazione dell’impianto termico «devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere,ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unita abitativa».
 
Eventuali impedimenti di natura tecnica vanno evidenziati in una relazione. Lo stesso Dpr stabilisce che gli apparecchi per la contabilizzazione devono assicurare un errore di misura inferiore a più o meno il 5 per cento e che bisogna tenere conto delle caratteristiche degli alloggi, an­che allo scopo di non determinare fenomeni di sovra riscaldamento causati da eventuali esposizioni al sole o da altri apporti interni (Esempio:l’impianto di un alloggio che riscalda anche altri ap­partamenti, soprattutto ai piani intermedi).
 
La definizione della ristrut­turazione dell’impianto termico è contenuta nell’allegato A al Dlgs 192/2005.
 
Si tratta di quell’insieme di opere che «comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore».
 
Pertanto, ci si deve trovare di fronte a modifiche radicali, mentre, per esempio, la semplice sostituzione del generatore di calore (la cal­daia) non e considerata ta­le e la termoregolazione o la contabilizzazione sono previste, in questo caso, solo quando non si riescono ad assicurare in maniera diversa i limiti di comfort e quelli massimi di temperatura interna.
 
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di
amedeu

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