Con lo studio guida del 19 settembre 2013, n° 657-2013/C – pubblicato il 29/10/2013, (http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/contratti/657-13-c.pdf) il Consiglio Nazionale del Notariato, affronta la materia relativa alla certificazione energetica degli edifici.
Sotto riportiamo, ad uso dei nostri lettori, il sommario del contenuto di tale studio, dal titolo " La certificazione energetica (dall’Attestato di Certificazione all’Attestato di Prestazione Energetica) Approvato dall’Area Scientifica – Studi Pubblicistici il 19 settembre 2013
Il Consiglio Nazionale del Notariato, in tale studio chiarisce che al di là del fatto che un immobile venga venduto o affittato, deve dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) .
Quanto sopra vale per :
I Nuovi Edifici
Quelli costruiti sulla base di un Permesso di Costruire o di una DIA richiesti o presentati dopo l’8 ottobre 2005.
Nel caso del Permesso di Costruire, diventa determinante la data della richiesta e non quella del rilascio.
Tali edifici devono dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.
L’Ape deve essere prodotto dal costruttore.
Gli Edifici Ristrutturati
Tali Edifici, per sottostare all’obbligo dell’APE, devono essere soggetti ad una ristrutturazione importante.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ritiene che l’obbligo della dotazione dell’attestato di prestazione energetica scatti solo per le ristrutturazioni importanti realizzate sulla base di un di permesso di costruire, di una Dia o di una Scia successivi all’8 ottobre 2005
Si tratta di interventi edilizi che coinvolgano oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio.
Tali edifici devono dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.
L’Ape deve essere prodotto dal costruttore
Il CNN chiarisce che su tale materia influisce notevolmente il DL n°63 del 4 giugno 2013 ( https://www.coffeenews.it/adesso-abbiamo-lape-o-attestato-di-prestazione-energetica-attenzione-alle-multe-salate) per cui deve intendersi, che per tali edifici, l’APE è necessaria, anche quando vengono effettuati interventi diversi dalla ristrutturazione, quali, per esempio, la manutenzione , il restauro, il risanamento e tutti quegli interventi di recupero edilizio che riguardino più del 25% della superficie dell’involucro dell’edificio.
Secondo la disciplina previgente, invece, l’obbligo sorgeva solo per gli edifici di superficie superiore ai mille metri quadri oggetto di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro, o in caso di demolizione e ricostruzione.
Il CNN, quindi, sottolinea che con il DL 63/2013 viene notevolmente ampliata l’area degli interventi importanti ai fini energetici, che con le precedenti leggi veniva invece imposto sopra i mille mq e per quegli edifici soggetti a totale ristrutturazione.
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA
Ho utilizzato un APE pet la divisione dell’eredità con mia mio fratello. Adesdo sto vendendo l’immobile in questione posso utilizzare lo stesso APE, premetto che nell’immobile non e presente impianto di riscalda mento e non sino state fatte modifiche.
Per Stefano.
Tutti i documenti hanno una validità ma non conosciamo quello dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica).
Ti consigliamo di rivolgerti dal notaio che cura le divisioni ereditarie.
Amedeu e c.