Trasmissioni telematiche di dichiarazioni di successione e volture catastali vengono ampliate anche agli ingegneri e architetti

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n° 53616 del 9 marzo 2018 ha stabilito che le trasmissioni telematiche di dichiarazioni di successione e volture catastali vengono ampliate anche agli ingegneri e architetti.

Inizialmente questa facoltà era di esclusiva competenza dei notai, consulenti del lavoro, commercialisti, geometri e periti.

Adesso tale prerogativa si estende anche agli ingegneri e architetti liberi professionisti.

A stabilirlo l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 53616 del 9 marzo 2018.

Si ricorda che precedentemente, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica di cui all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si consideravano oltre ai notai, altri pochi incaricati della trasmissione delle stesse e cioè:

  1. a) le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
  2. b) le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.

Dopo di che tale facoltà era stata accordata ai soli geometri, geometri laureati e ai periti , ma l’Inasird (Sindacato Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti) aveva avanzato protesta scritta all’Agenzia delle Entrate, rimarcando il ruolo e le competenze tecniche degli ingegneri e degli architetti, per cui con il suddetto Provvedimento 53616/2018 l’A.d.E. vi ha incluso anche questi ultimi due ordini professionali.
In particolare il provvedimento 53616/2018 concede la possibilità di effettuare ai soli fini della trasmissione telematica le dichiarazioni di successione considerando a questi altri soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, anche se riuniti in forma associativa:

a) agli iscritti all’albo degli Ingegneri,

b) agli iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di “Architetto” o “Architetto iunior”,

c) alle agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.   

Motivazione                                                                                  Tale scelta è motivata dal fatto che i soggetti in questione, oltre che a possedere i necessari requisiti tecnici e organizzativi, possono svolgere un ruolo significativo nei rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni e in particolare per la presentazione di dichiarazioni di successione e domande di volture catastali.

 Provvedimento 5616/2018

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di
amedeu

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