Nei Permessi edilizi, la relazione tecnica prevale sugli elaborati grafici; un importante chiarimento del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato con sentenza 8390 del 19/12/2019 ha indicato che se in un progetto edilizio vi è una discordanza tra la relazione tecnica e le planimetrie allegate alla domanda del permesso di costruire, la relazione tecnica prevale sulle tavole progettuali.
Con Sentenza 8390/2019
Il Consiglio di Stato ha esaminato un caso relativo ad un contenzioso nato intorno ad una domanda di condono edilizio presentata dal proprietario di un locale sottotetto, nel quale aveva realizzato, senza permesso alcuno, un bagno, un angolo di cottura ed un ripostiglio
Il Comune aveva evidenziato che non c’era corrispondenza tra lo stato di fatto precedente all’inizio dei lavori e quanto accolto nell’ultima concessione edilizia.
L’ultima concessione edilizia risaliva al 1994 e prevedeva la realizzazione di un sottotetto completamente chiuso da ogni lato; invece nella richiesta di condono, avanzata nel 2004, si specificava che il sottotetto, prima dell’inizio dei lavori abusivi, era dotato di numerose aperture.
Per tali motivi, il Comune aveva respinto la richiesta di condono e richiesto la demolizione delle opere abusive.
Il proprietario aveva però presentato ricorso al Tar, asserendo che la concessione del 1994 era stata modificata con una variante del 1997, nella quale erano previste le aperture del sottotetto per l’accesso alle terrazze.
Secondo il Comune, invece, le aperture facevano riferimento ad altre unità immobiliari.
Tale disaccordo era dovuto alla discrepanza tra quanto descritto nella relazione tecnica e quello che era stato rappresentato graficamente nelle tavole progettuali.
Il Tar aveva dato ragione al proprietario del sottotetto avvalorando il fatto che, in presenza di simili discrepanze, i contenuti della relazione tecnica prevalgono sulle tavole progettuali.
Il Comune è ricorso in appello al Consiglio di Stato sostenendo il contrario, cioè che a prevalere dovrebbero essere le tavole progettuali, perché più precise di una semplice descrizione.
I giudici del Consiglio di Stato hanno chiarito che il titolo edilizio scaturisce dalla simultaneità della descrizione letterale dell’opera, contenuta nel testo della concessione, e della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali.
I giudici del C.d.S. hanno respinto il ricorso del Comune confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e segno grafico presente nel progetto disponibile presso il Comune, deve darsi la prevalenza al primo”.
Solo ed esclusivamente in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale – è contenuto nella sentenza – occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico.
Per i titoli edilizi, ha concluso la sentenza, vale lo stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa per i piani urbanistici, in cui la parte normativa prevale sulla parte grafica.
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