Finalmente si è deciso di adeguare la normativa sul condominio a quelle che sono le esigenze della società attuale.
Fino ad adesso il tutto era basato sulla legge 17 agosto 1042 n° 1150 e successivamente sulle indicazioni Ministeriali del 26 marzo 1966 n° 12480 relative al calcolo delle tabelle millesimali.
La Camera, nella seduta del 27 settembre 2012 ha approvato la proposta di legge 4041, inerente le “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, con le relative modifiche apportate durante l’iter legislativo
Il testo del Ddl dovrà adesso passare al Senato per l’approvazione definitiva.
Ma vediamo insieme ciò che cambierà :
La maggiore novità riguarda l’amministratore condominiale, che una volta nominato, non sarà necessario riconfermarlo ogni anno, ma il suo rinnovo sarà automatico.
L’amministratore dovrà avere un titolo di studio di scuola superiore, salvo i casi per i quali l’amministratore abbia già svolto la propria attività per almeno 1 anno durante gli ultimi 3 anni..
L’assemblea potrà, alla scadenza annuale, dimissionarlo; inoltre potrà attuarsi questa facoltà anche con l’intervento di un solo condomino, quando si riscontrino dei gravi motivi fiscali, e naturalmente sempre informando l’assemblea.
In caso di rifiuto della medesima, il condomino potrà adire alle vie legali e rivolgersi dal giudice.
Sarà obbligatoria la figura dell’Amministratore condominiale a partire da un condominio di 9 condomini.
L’amministratore si avvarrà del denaro depositato in un conto corrente intestato al condominio, e riguardo ai condomini morosi dovrà intervenire entro e non oltre i sei mesi
L’operato dell’amministratore condominiale dovrà essere il più trasparente possibile, fornendo a quei condomini che lo richiederanno, i resoconti annuali con i rispettivi atti contabili.
L’assemblea condominiale, potrà, con queste nuove disposizioni, deliberare, in 2^ convocazione, con 1/3 dei condomini e dei millesimi.
Una novità interessante sarà costituita dal fatto che il condominio potrà avere un proprio sito web.
Altro fatto innovativo riguarda gli animali domestici, per i quali non sarà più ammesso il divieto di tenerl,i per chi lo desideri.
Relativamente all’impugnazione delle delibere assembleari, queste possono essere fatte solo da condomini assenti, dissenzienti o astenuti
Una novità interessante riguarderà le parti comuni dell’edificio, che adesso potranno essere modificate nella loro destinazione d’uso: quindi si potranno costruire box nelle parti condominiali.
Relativamente alle scale ed agli ascensori, le relative spese verranno suddivise in 2 parti, di cui la prima calcolata tramite la tabella millesimale, e la seconda, unicamente dovuta all’altezza da terra dell’unità immobiliare stessa.
Viene poi riconosciuto il diritto di distacco da parte di un condomino, che voglia mettere un impianto autonomo, da quello condominiale, a condizione però, che ciò non provochi aggravi di spesa o squilibri nel restante impianto condominiale.
Per quanto riguarda l’installazioni di impianti energetici alternativi, oppure di videosorveglianza o televisivi, occorrerà la maggioranza dell’assemblea (La metà + 1 calcolata sui millesimi)
Il Ddl 4041 dà tempo 6 mesi per l’entrata in vigore di tali innovazioni: ciò, per permettere ai condomini tutti, ma più che altro agli addetti ai lavori (Avvocati e amministratori) di prepararsi a recepire queste novità.
Fate dei commenti e chiedete spiegazioni sulla vostra casa ed accessori, vi risponderemo
SEGUITE ANCORA I NOSTRI ARTICOLI SULLA MURATURA MESSA IN PRATICA